SEGRETO PROFESSIONALE.
Oltre al rispetto della normativa sulla privacy il Commercialista è tenuto a rispettare una norma di rango superiore, punita penalmente, il segreto professionale, anche il codice deontologico ribadisce tale obbligo ed a tale rispetto sono tenuti in egual modo i tirocinanti dello studio professionale.
Estratti dal Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.
- Articolo 10 RISERVATEZZA
1. Il professionista, fermi restando gli obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati personali, previsti dalla legislazione vigente, deve rispettare la riservatezza delle informazioni acquisite nell’esercizio della professione e non deve diffondere tali informazioni ad alcuno, salvo che egli abbia il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge.
- Articolo 33 RISPETTO DELLA RISERVATEZZA
1. Il professionista deve vigilare affinché i collaboratori e i dipendenti siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale che anch’essi sono tenuti ad osservare.
- Articolo 35 DOVERI DEL PROFESSIONISTA
7. Il professionista deve vigilare affinché il tirocinante sia a conoscenza e rispetti gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale, che anch’egli è tenuto ad osservare.
Potete scaricare i riferimenti normativi dai seguenti link
Art. 622 Codice Penale
Rilevazione di segreto professionale
Art. 200 Codice di Procedura Penale
Segreto Professionale
Art. 256 Codice di Procedura Penale
Dovere di esibizione e segreti
Art. 351 Codice di Procedura Penale
Altre sommarie informazioni
Art. 362 Codice di Procedura Penale
Assunzione di informazioni
Iscritto al n. 697 sezione A dell'Albo Professionale Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina.
Ricci Maurizio ® - Studio Ricci Maurizio ®
Studio di Consulenza Amministrativa Fiscale e Tributaria - Maurizio Ricci - Ragioniere Commercialista