AUTORICICLAGGIO
La Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale ha normato il reato di autoriciclaggio inserendo l'art. 648 ter 1 al Codice Penale in vigore dal 01 gennaio 2015.
Le pene per autoriciclaggio sono inferiori a quelle previste ai fini della norma sul riciclaggio, ma il reato di autoriciclaggio scatta nel momento in cui vengono reimpiegati i proventi del reato, non per uso personale, oppure semplicemente movimentati, quindi anche a distanza di anni dal compimento del fatto delittuoso.
Il reato scatta, nel caso di evasione fiscale, se si comprano dei beni da reimpiegare ad esempio nel processo produttivo ma non se ci si compra una autovettura di lusso.
Potete scaricare i riferimenti normativi dai seguenti link
Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 art. 3
- Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio
Art. 648 ter 1 Codice Penale in vigore dal 01 gennaio 2015
- Autoriciclaggio
Art. 648 bis Codice Penale in vigore dal 01 gennaio 2015
- Riciclaggio
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