ANTIRICICLAGGIO APPLICATO ALLA FILIERA TRASPORTI
In vigore dal 12 novembre 2014 la tracciabilità per il pagamento contanti di qualsiasi importo nella filiera del settore trasporti, ciò prescrive il comma 4 dell’art. 32-bis, introdotto in sede di conversione del d.l. 12 settembre 2014 n. 133 in Legge 11 novembre 2014 n. 164 del Decreto "Sblocca Italia", è bene attenersene scrupolosamente in quanto le sanzioni applicabili minime sono di 3.000,00 euro per il commercialista che non segnala e 3.000,00 euro per ogni soggetto che ha posto in essere o ricevuto un pagamento contanti non più ammesso dalla Legge per i contratti di trasporto di merci su strada.
4. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni».
Potete scaricare i riferimenti normativi dai seguenti link
Legge n. 164 del 11 novembre 2014 c.d. Sblocca Italia
- vedi comma 4 dell’art. 32-bis
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