Il regime contabile per le nuove attività imprenditoriali o di lavoro autonomo - Studio Ricci Maurizio Commercialista consulenza fiscale amministrativa per aprire una partita iva, un negozio

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IL REGIME CONTABILE PER LE NUOVE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO.
(Forfettino)


Il regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive Legge 388/2000 (articolo 13 legge Finanziaria per il 2001) prevede la possibilità per le persone fisiche o le imprese familiari che iniziano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo per il primo anno e per i successivi due, di aderire al regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo che prevede un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali regionali e comunali del 10%.
Per le imprese familiari, l’imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore e si calcola sull'intero reddito d'impresa realizzato.

Il versamento dell'imposta sostitutiva si esegue entro i termini ordinari stabiliti per il versamento delle imposte sui redditi con il modello “F24” (indicando il codice tributo 4025).

Non si è tenuti al versamento dell’acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto, e non si è tenuti al versamento dell'iva periodica, si dovrà effettuare il versamento cumulativo unico in dichiarazione annuale.

Non si ha l'assoggettamento a ritenuta d’acconto, da parte del sostituto d'imposta, dei ricavi e dei compensi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato; a tal fine i contribuenti devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che pertanto non deve essere effettuata la ritenuta d’acconto.

La qualità di socio in società personali o di capitale non costituisce a priori una causa ostativa per l’adozione del regime agevolato. Occorre far riferimento all'effettivo esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Quindi, se il soggetto è stato socio accomandante di una S.a.s. o socio in S.r.l. può ugualmente fruire del regime agevolato purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all'interno della società, ma abbia conferito solo capitale.

Tale regime è accessibile qualora nei tre anni precedenti non si abbia svolto attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare e che tale attività non sia una mera prosecuzione della precedente o di lavoro dipendente o autonomo.
Che sia realizzato un volume d'affari per ricavi da compensi di lavoro autonomo o per ricavi da imprese di servizi non superiore a €. 30.987,41, e di €. 61.974,83 per le imprese avente oggetto altre attività.
In caso di contemporaneo esercizio di più attività, ai fini dell'individuazione del limite dei compensi o ricavi, si fa riferimento all'attività prevalentemente esercitata, vale a dire quella con la quale sono stati conseguiti maggiori ricavi o compensi nel periodo d'imposta. La somma dei ricavi o dei compensi riguardanti le singole attività non può comunque superare detti limiti.
Qualora un contribuente subentri in un’attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, i limiti dei compensi e dei ricavi non devono essere stati superati dal precedente titolare nel periodo d'imposta precedente a quello in cui si subentra.
Che siano regolarmente eseguiti gli adempimenti previdenziali ed assistenziali, assicurativi e amministrativi.

Il regime fiscale agevolato per le nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo cessa di avere efficacia, e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria a partire dal periodo successivo in cui vengono superati i limiti dei compensi o ricavi di cui sopra.

Invece a decorrere dallo stesso anno in cui vengono superati del 50% i ricavi o compensi indicati per rimanere nel regime agevolato, l'intero reddito dovrà essere assoggettato a tassazione ordinaria per scaglioni IRPEF.

I soggetti che desiderano avvalersi di tale regime agevolativo devono comunicare la scelta utilizzando l’apposito modello in sede di presentazione della dichiarazione d’inizio attività o entro 30 giorni dalla data di presentazione di questa.

I contribuenti che si avvalgono del regime contabile per le nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo possono farsi assistere per gli adempimenti contabili dagli Uffici delle Entrate competenti in ragione del domicilio fiscale.
Qualora vogliano usufruirne dovranno acquistare apparecchiature informatiche idonee e avranno attribuito un credito d'imposta pari al 40% della spesa sostenuta, da utilizzare in compensazione, il credito spetterà in misura non superiore a €. 309,87.
La richiesta del servizio di tutoraggio deve essere effettuata entro trenta giorni dalla dichiarazione di inizio attività o, per le due annualità successive, entro trenta giorni dall'inizio del periodo d'imposta.

Fermo restando gli obblighi di conservazione della documentazione sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

Si dovrà, chiaramente, presentare la dichiarazione dei redditi e compilare gli studi di settore.

La circolare 53/E del 21 ottobre 2010 a pagina 6 esonera i contribuenti in regime delle nuove iniziative produttive dall'obbligo di comunicazione black list.

Potete scaricare i riferimenti normativi ed i chiarimenti dai seguenti link
Art. 13 Legge n. 388 del 23 dicembre 2000

Circolare 1 del 03 gennaio 2001
- Legge 23 dicembre 2000, n 388 (Finanziaria 2001). Primi chiarimenti.
(1.9 e seguenti - Art. 13 - Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo)


Circolare 8 del 26 gennaio 2001 - punti 1.1, 1.2 e 1.3.
-Risposte ai quesiti fornite in occasione della videoconferenza del 18 gennaio 2001, in materia di PROCEDURE FISCALI.
Sintesi: La circolare, rispondendo ai quesiti posti in essere in occasione della videoconferenza del18 gennaio 2001, fornisce chiarimenti in materia di PROCEDURE FISCALI, con particolare riferimento a: - REGIMI FISCALI AGEVOLATI - ARTICOLI 13 e 14 ... omissis ...


Circolare 59 del 18 giugno 2001 - dal punto 2.1 al 2.7
- Risposte ai quesiti forniti in occasione della videoconferenza del 30 gennaio 2001 e del convegno del 23 febbraio 2001 in materia di PROCEDURE FISCALI.


Risoluzione 157 del 23 dicembre 2004
- Acconto IVA ex articolo 6, comma 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 - Chiarimenti


Risoluzione 140 del 14 dicembre 2006
- Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Rapporto fra regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo e precedente attività agricola

Risoluzione 239 del 26 agosto 2009
- Istanza di interpello - Regime agevolato per l'intrapresa di nuove attività artistiche o professionali ovvero d'impresa - Applicabilità - Articolo 13, legge 23 dicembre 2000, n. 388
Sintesi: Il regime agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'intrapresa di nuove attivita' artistiche o professionali ovvero d'impresa e' riservato a quelle attivita' per le quali e' possibile escludere la natura di "mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta", prevista dalla norma quale causa ostativa all'accesso al regime in parola.


Circolare 53/E del 21 ottobre 2010 - Pagina 6
- Comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list - Art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73


Iscritto al n. 697 sezione A dell'Albo Professionale Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina.
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